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DL 63/2024 - appalti in agricoltura

SITUAZIONI CLIMATICHE ECCEZZIONALI - DECRETO AGRICOLTURA

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Referendum autonomia differenziata - modalità firma on line

Da oggi sul sito del Ministero di Giustizia è attiva la piattaforma per la raccolta delle firme on line raggiungibile cliccando sul seguente link:

https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/dettaglio/500020

Il Link sarà pubblicato anche sul sito web della UIL e di Terzo Millennio sulle apposite pagine dedicate al Referendum.

Vi alleghiamo una guida con gli screen shot contenente i vari passaggi per firmare on line.

 

Come firmare:

1) Apri il link e accedere con il proprio SPID, con la CIE (Carta di Identità Elettronica) o con CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

2) accettare l’informativa per il trattamento dei dati personali;

3) selezionare nell’elenco delle iniziative il logo “Contro l’autonomia differenziata. Una firma per l’Italia unità, libera, giusta” (IL NUMERO DELL’INIZIATIVA è 500020);

4) Premere su sostieni iniziativa;

5) clicca su “continua”;

6) clicca nuovamente su “sostieni l’iniziativa” (a questo punto si è firmato).

7) scarica l’attestato.

 

DL 63/2024 - appalti in agricoltura

Il decreto Agricoltura (DL 63/2024) all’articolo 2 quinquies ha disposto l’istituzione della “Banca Dati degli appalti in agricoltura”.

Si tratta di una decisone importante al fine di contenere l’ulteriore sviluppo degli appalti fraudolenti in agricoltura che hanno fortemente inquinato il mercato del lavoro agricolo. Secondo la norma, tutte le imprese che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola, devono necessariamente iscriversi alla Banca Dati. La norma prevede, inoltre, che per poter operare, le imprese appaltanti dovranno ricevere da parte dell’INPS una “Attestazione di conformità”.

È importante sottolineare che l’operatività della Banca Dati degli Appalti in agricoltura è condizionata dall’emanazione di un Decreto Interministeriale (Lavoro e Agricoltura) al fine di individuare i requisiti di qualificazione dell’appaltatore (struttura imprenditoriale, organizzazione dei mezzi, gestione del rischio d’impresa, ecc.) della documentazione da presentare per la verifica del loro possesso, nonché i requisiti della polizza fidejussoria assicurativa che l’appaltatore deve accendere a favore del committente a garanza del pagamento della contribuzione da versare all’Inps e della retribuzione dei lavoratori impegnati nell’appalto.

La stipulazione o l’esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto disposto dalla norma comporta l’applicazione, a carico del committente e dell’appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000.

Appare evidente che l’emanazione del Decreto Interministeriale riveste una importanza cruciale per l’effettiva operatività della Banca Dati degli appalti in agricoltura. La norma prevede, infatti, la predisposizione di un decreto in concerto con tutti gli attori istituzionali e di rappresentanza del settore agricolo tra cui “le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro firmatarie del contratti collettivi”.

La Uila dopo essersi impegnata per l’emanazione di una norma più stringente per disciplinare gli appalti in agricoltura, si farà certamente carico di sollecitare i ministeri coinvolti affinché venga predisposto ed emanato nel più breve tempo possibile il Decreto Interministeriale.

 

SITUAZIONI CLIMATICHE ECCEZZIONALI - DECRETO AGRICOLTURA

Il decreto Agricoltura (Dl 63/2024) all’articolo 2 bis, ha introdotto una norma transitoria (con validità dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 12 luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2024) in materia di ammortizzatori sociali la cui causale sia riconducibile alle eccezionali situazioni climatiche. Si tratta di un intervento del tutto simile a quello emanato in via emergenziale lo scorso anno e riguarda in particolare il settore agricolo e quello edile.

Nello specifico, è stata prevista la possibilità di utilizzare la Cisoa (prevista solo per gli operai agricoli a tempo indeterminato) in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari a metà dell’orario di lavoro giornaliero contrattualmente previsto, in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa a seguito di eccezionali eventi climatici. In sostanza non sarà necessario che l’attività sia completamente sospesa nella giornata, ma sarà sufficiente una riduzione dell’orario di lavoro pari alla metà di quello giornaliero per poter accedere al trattamento di integrazione salariale agricolo per gli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti).

La norma dispone anche la “neutralizzazione” di tali periodi di trattamento ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della Cisoa, stabiliti dalla vigente normativa in 90 giornate l’anno. In sostanza le giornate di integrazione dovute per l’emergenza climatica si aggiungono alle 90 giornate ordinariamente previste per la Cisoa.

È anche disposta dalla norma l’equiparazione delle sospensioni a periodi lavorativi effettivi, ai fini del computo del numero minimo di giornate lavorative annue.

È opportuno precisare che quanto stabilito nel Decreto riguarda unicamente i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, mentre sarebbe opportuno trovare specifiche tutele anche per gli operai agricoli a tempo determinato, che rappresentano la parte prevalente della forza lavoro agricola in particolar modo nel periodo estivo. Al riguardo, si evidenzia che diverse Regioni hanno già emanato ordinanze con le quali vietano il lavoro nel settore agricolo, al superamento di determinati parametri di rischiosità, dalle ore 12.30 alle ore 16.00 fino al 31 agosto 2024.